Whistleblowing – segnalazione illeciti
Il Whistleblowing è un istituto introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Costituiscono segnalazioni Whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti e circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un’irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Il contenuto della segnalazione deve sempre rispondere alla salvaguardia dell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione e, proprio per tale motivo, l’ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele a garanzia della sua riservatezza, avendo altresì cura di proteggerlo da eventuali ritorsioni e discriminazioni, perpetrate a causa della segnalazione stessa.
Rispetto ai lavoratori che svolgono le proprie mansioni o attività presso le istituzioni scolastiche, la Delibera n. 416/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individua nel Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni di fatti che costituiscono illeciti di interesse generale per l’amministrazione scolastica.
L’art. 1 c. 2 del D.Lgs. n. 24/2023 specifica cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:
- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto.
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea
L’art. 10 del D.Lgs. 24/2023 prevede l’adozione da parte di ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, delle linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali linee guida sono state adottate con la Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023. Le nuove disposizioni rafforzano le tutele vigenti in materia di riservatezza, raccomandando fortemente l’utilizzo di applicazioni web dotate di un protocollo di sicurezza crittografica, idoneo a garantire in modo rafforzato la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.
A tal fine, l’USR per l’Umbria si sta dotando di una specifica piattaforma informatica, che garantirà la riservatezza dell’identità del segnalante mediante apposito protocollo di crittografia utilizzato per la gestione delle segnalazioni.
Fino all’attivazione della suddetta piattaforma la segnalazione può essere trasmessa, a mezzo posta ordinaria o raccomandata, al dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Viale Carlo Manuali, 4 06121, Perugia. La segnalazione dovrà essere inserita in doppia busta chiusa, la prima con i dati identificativi del segnalante e copia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione. Entrambe le buste dovranno, poi, essere inserite in una terza busta con la dicitura “Riservata – Whistleblowing”.
Ultimo aggiornamento
30 Gennaio 2025, 19:18